Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 206
In vigore dal 20 ago 1938
I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprietà comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprietà ad uno od a più di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-206