Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 208
In vigore dal 20 ago 1938
I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprietà a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprietà comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.
I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprietà non possono senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti proprietari contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle recinzioni nè eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-208