Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 207
In vigore dal 20 ago 1938
Non è consentito l'abbandono o la rinunzia alla comproprietà degli elementi comuni dell'edificio al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-207