Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XIL›Capo 1
Art. 202
In vigore dal 20 ago 1938
Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l', dà luogo ad un condominio a sè.
Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all'importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-202