Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XIL›Capo 1
Art. 201
In vigore dal 20 ago 1938
Le disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli appartiene e la Cassa depositi e prestiti.
Le dette disposizioni vincolano il condominio ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finché tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-201