Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 209

In vigore dal 20 ago 1938
I condomini di ciascun edificio separato o distinto o che sia riconosciuto condominio autonomo a norma del 2° comma dell' dovranno, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, costituirsi in cooperativa a sè stante, purchè il numero dei condomini non sia minore di tre. Il Ministro per i lavori pubbblici potrà tuttavia determinare insindacabilmente la costituzione di cooperative a sè stanti, ai sensi del precedente comma, anche quando uno o più degli assegnatari di alloggio nell'edificio di cui trattasi non abbiano ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Debbono essere soci di ciascuna cooperativa, originaria o suddivisa, tutti e soli i condomini dell'edificio pel quale la cooperativa è costituita, qualunque sia il titolo in base a cui hanno acquistata la qualità di condomini, salvo la disposizione dell'. Nel caso di palazzine o villini separati appartenenti a meno di tre condomini, questi faranno parte di cooperativa comprendente i condomini di altre costruzioni che abbiano interessi comuni derivanti dalla vicinanza o, in difetto, dalla identità dell'origine, in modo che la cooperativa medesima risulti composta di non meno di tre condomini. Avvenuto il riscatto di un'intera palazzina, o di un villino, o di altro edificio da considerate autonomo a norma dell', cessa fra i condomini ogni speciale vincolo cooperativo derivante dal presente titolo, ma restano fermi gli obblighi attinenti alla conservazione e gestione di elementi comuni con altri edifici cooperativi indicati nel penultimo comma dell'. Nel caso che, per l'avvenuto riscatto di una palazzina o di un villino, o di altro edificio da considerare autonomo a norma dell'art.204, la cooperativa cui apparteneva la costruzione riscattata resti costituita da meno di tre soci, tale cooperativa sarà ricostituita giusta le norme contenute nel terzo capoverso di questo articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-209

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