Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 213
In vigore dal 20 ago 1938
Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della cooperativa di cui all'.
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