Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 217

In vigore dal 20 ago 1938
Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, indennizzare i proprietari dei piani sottostanti corrispondendo ai medesimi la somma risultante dalla divisione del valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione per il numero dei piani dell'edificio compresa la sopraelevazione e ripartendo tale somma fra tutti i condomini in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-217

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