Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 220

In vigore dal 20 ago 1938
Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari interessati o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporrà l'esecuzione d'ufficio. A tal'uopo i dipendenti organi tecnici predisporranno le relative perizie e, se del caso, il piano di riparto delle spese da accollarsi ai singoli condomini a sensi dell'. Il Ministero, avuta comunicazione della perizia e, ove ne ricorra l'ipotesi, del piano di reparto, ne darà partecipazione al proprietario od ai proprietari interessati a mezzo della cooperativa o delle cooperative interessate fissando un termine non superiore ad un mese dalla partecipazione stessa, entro il quale dovrà esser eseguito il versamento al fondo di manutenzione eventualmente insufficiente su cui la spesa deve gravare, od il pagamento da parte del proprietario quando si tratti di lavori di manutenzione afferenti al suo alloggio. Sia contro il piano dei lavori previsto in perizia e l'ammontare di questa, sia contro il piano di reparto, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, entro il termine di cui al precedente comma, al Ministero dei lavori pubblici che decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Tuttavia, ove si tratti di lavori il cui ritardo possa apportare pregiudizio alla stabilità dell'edificio, il Ministero dei lavori pubblici, può con suo decreto, disporne l'esecuzione anche in pendenza dei ricorsi. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, il Ministero denunzierà i morosi alla Cassa depositi e prestiti. Contro i morosi sono applicabili le disposizioni contenute nell', salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di procedere alla vendita giusta l', ove la morosità verificatasi non venga estinta entro il termine che essa fisserà.
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