Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 224
In vigore dal 20 ago 1938
La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas, è ripartita fra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio.
Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con le società presso le quali hanno assicurato o assicurano, ai sensi delle disposizioni vigenti, le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa depositi o prestiti d'intesa col Ministero delle corporazioni, diretti a stabilire:
a) che il premio di assicurazione, in caso di ritardo del pagamento da parte della cooperativa, è corrisposto dalla Cassa depositi o prestiti, salvo rivalsa a termini del successivo comma quinto, nel bimestre immediatamente successivo alla comunicazione fatta dalla società assicuratrice alla Cassa predetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) che, in caso di sinistro, la società di assicurazione si obbliga a pagare alla Cassa depositi e prestiti la indennità corrispondente al danno accertato, quale sia la causa del sinistro e quali siano le decadenze e le nullità eventualmente verificatesi a termini di polizza. La Cassa depositi a prestiti preleva sulla indennità pagata dalla società assicuratrice il suo credito, salvo il versamento a chi di diritto della parte di indennità non dovutale.
Per il gradimento della Cassa depositi o prestiti, prescritto dall', è sempre necessario che la compagnia si obblighi all'osservanza delle precedenti disposizioni.
Quando manca il gradimento della Cassa depositi e prestiti oppure per i contratti già stipulati la società di assicurazione non intende assumere gli obblighi stabiliti da questo articolo, la cooperativa deve stipulare il contratto di assicurazione con altra società di gradimento della detta Cassa in conformità delle norme contenute nei commi precedenti. Se la cooperativa non ottempera alle disposizioni di questo articolo entro il termine all'uopo fissato dalla Cassa depositi e prestiti, questa può stipulare il contratto di assicurazione in luogo o vece della cooperativa inadempiente.
I premi o le spese anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono considerati, ai fini della procedura di ricupero, come quote integrative delle rate di ammortamento dei mutui o delle rate del prezzo di riscatto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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