Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 223
In vigore dal 20 ago 1938
Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in proprietà, contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe e dei sotterranei rispettivamente assegnati in proporzione delle quantità di acqua a ciascuno attribuita, se si tratti di acqua ad essi direttamente distribuita, mentre per l'acqua fornita in comune la spesa è ripartita, in parti eguali tra tutti gli utenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-223