Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 225

In vigore dal 20 ago 1938
Nei riguardi degli ascensori sono suddivise tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso, secondo che sarà determinato nel regolamento previsto dall', le spese pel consumo dell'energia e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione. Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilità di accedere al proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma. Por l'accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri locali è dovuta dai condomini, che possono far uso dell'ascensore, una quota in modica misura,da stabilire nel regolamento suddetto. Dove esistano più ascensori, il computo è eseguito separatamente per ciascun ascensore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-225

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