Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 229
In vigore dal 20 ago 1938
Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosità disciplinati dagli , comma terzo.
Egli può quindi liberamente godere, anche mediante affitto, dell'alloggio e suoi accessori, ma non potrà destinarli ad usi che rechino, pregiudizio ad altri condomini.
Ove si verifichi un tale uso, provvederà, su reclamo degli altri condomini interessati o del consiglio di amministrazione della cooperativa, la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.
In ogni caso i contratti di affitto degli alloggi che non siano stati totalmente o parzialmente riscattati, debbono, per lo spazio di due anni dalla data del contratto di mutuo individuale, essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici, che potrà opporsi, ove ve ne sia motivo. Non esercitata l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, il contratto di affitto ai intenderà approvato anche agli effetti dell' della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverrà eseguibile.
Storico versioni
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