Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 233
In vigore dal 20 ago 1938
L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell'edificio ad esso piano relative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-233