Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 232
In vigore dal 20 ago 1938
L'alienazione dell'alloggio cooperativo importa sostituzione dell'acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell'alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. L'alienante, assolti gli adempimenti connessi con l'alienazione, resta liberato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-232