Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 237
In vigore dal 20 ago 1938
Contro il condomino che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere, a norma dell'° comma, del R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.
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