Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 240
In vigore dal 20 ago 1938
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle cooperative a contributo erariale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le seguenti varianti:
Le attribuzioni e facoltà date al Ministero dei lavori pubblici e alla Cassa depositi e prestiti dagli - 202 - 209 - 213 - 214 - 216 - 220 - 221 - 224 - 227 - 229 - 230 - 231 - 235 - 236 - 237 - 238, s'intendono deferite alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato;
La frase «dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti» contenuta nell', è sostituita dalla seguente «dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato».
Alle parole «Ministro pei lavori pubblici» contenute negli , sono sostituite quelle di «Direttore generale delle ferrovie dello Stato»;
Nell', comma primo, alla frase «il Ministero stesso disporrà l'esecuzione di ufficio», è sostituita la seguente: «la Direzione stessa ne disporrà l'esecuzione di ufficio». I commi quinto e sesto sono fusi e sostituiti dal seguente unico comma: «In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, si applicano a carico degli inadempienti le disposizioni contenute nell', salvo alla Direzione generale di procedere alla vendita giusta l' ove la morosità verificatasi non venga estinta nel termine da essa fissato».
Nell', comma primo, alla dizione «purchè la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire», è sostituita la seguente: « a condizione che sia garantito».
Alle parole «il Ministero dei lavori pubblici può» contenute nell' si sostituiscono le seguenti «la Direzione stessa può» e la parola «Cassa» è sostituita da «Amministrazione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-240