Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XIII
Art. 245
In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:
a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;
b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa;
c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-245