Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XIII
Art. 250
In vigore dal 20 ago 1938
Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da società cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatati.
La quota d'interesse a carico degli assegnatari non può però essere inferiore all'uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma sarà computato a diminuzione del contributo erariale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-250