Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Parte SECONDA
Art. 252
In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministero dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:
a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;
c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-252