Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo XIII

Art. 247

In vigore dal 22 nov 1947
Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui a R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997. Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali previste dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, salvo l'esclusione contenuta nell' (comma 3°) del decreto stesso.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 247 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, viene estesa ai portieri dipendenti da cooperative edilizie fruenti del contributo statale, la concessione delle indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-247

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