Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaParte PRIMA

Art. 1

In vigore dal 20 ago 1938
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. . I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano: 1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; 2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito; 3° i Monti di pegno; 4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 5° gli Enti morali legalmente riconosciuti; 6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite; 7° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 8° gli Istituti di credito fondiario; 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni; 10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformità al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R. decreto-legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416; 11° l'Istituto nazionale di previdenza o credito delle comunicazioni di cui al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351; 12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 13° gli Istituti e le Società di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-1

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