Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Parte SECONDA
Art. 253
In vigore dal 20 ago 1938
La costruzione delle case, di cui all', è fatta di preferenza sulle aree già occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferite ai comuni.
Dette aeree, comprese quelle nella città di Messina già tenute in gestione dalla cessata Unione edilizia nazionale, si intendono retrocesse gratuitamente allo Stato senza alcuna formalità quando siano state utilizzate od occorra utilizzarle per le costruzioni stesse.
Qualora le aree siano state dai comuni temporaneamente concesse a terzi, gli eventuali oneri dipendenti dalla revoca della concessione faranno carico allo Stato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree comprese nell'antico centro del Comune di Reggio Calabria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-253