Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 255

In vigore dal 14 gen 1954
Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purchè residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto è disposto dallo . Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti. Per quanto riguarda la città di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto o rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca. A cura del podestà sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali può essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio che attualmente occupano. Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio. Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non è ammesso alcun gravame.

Note all'articolo

  • La L. 17 dicembre 1953, n. 937 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Gli elenchi di cui all'art. 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, possono essere integrati fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-255

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