Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 260

In vigore dal 20 ago 1938
Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprietà della casa, può il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissiono locale di cui all', concedere la casa in uso. I canoni d'uso vengono determinati dal detto Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-260

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo