Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 263
In vigore dal 20 ago 1938
Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed è loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.
La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all', senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.
Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l'esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-263