Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 267
In vigore dal 20 ago 1938
Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, od anche per sede di pubblici uffici, le case rimaste disponibili per mancanza di richieste da parte degli aventi diritto.
I locali di fabbricati già costruiti non utilizzabili che ad uso di negozio, potranno essere dati in affitto a quegli esercenti che ne facciano domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-267