Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 269
In vigore dal 20 ago 1938
Alle case assegnate in proprietà, a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli (comma primo), 135, 137 o 239 nonché, in quanto applicabili, quelle dei primi quattro capi del titolo XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-269