Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 274

In vigore dal 20 ago 1938
Le case economiche e popolari di cui al presente titolo costruite nelle località danneggiate da terremoti sono esenti dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenute atte all'uso o all'abitazione salvo le maggiori agevolazioni previste dall', le quali sono applicabili anche agli edifici riparati, ricostruiti o costruiti anteriormente al 5 luglio 1919. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case ed alla esecuzione delle opere accessorie di cui al presente titolo, nonché per la vendita, permuta e cessione in uso delle case medesime, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-274

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