Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 279
In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso:
il Podestà di Reggio Calabria, presidente;
il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri.
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-279