Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 279

In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto come appresso: il Podestà di Reggio Calabria, presidente; il segretario della Federazione provinciale fascista di Reggio Calabria; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, da nominarsi con decreti dei rispettivi Ministri. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno e per le finanze, e l'amministrazione dell'Ente in tal caso, viene affidata, con lo stesso decreto, ad un Commissario governativo.
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