Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 284

In vigore dal 18 lug 1949
Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio, designa i funzionari dello Stato incaricati di stendere e di ricevere i contratti nell'interesse dell'Ente a norma di legge. Per la stipulazione degli atti sono dovuti all'Ente diritti di segreteria nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge notarile.

Note all'articolo

  • La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-284

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