Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 288
In vigore dal 20 ago 1938
Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'Ente edilizio sarà accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento è destinato alla formazione di un fondo di riserva; da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, e il 5 por cento per la costituzione di altro fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-288