Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 285

In vigore dal 20 ago 1938
A servizio dell'Ente edilizio o per il disimpegno delle attribuzioni già di spettanza dell'Amministrazione comunale, possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa dipendenti, rimanendo gli stipendi di cui sono provvisti a carico del bilancio comunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-285

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo