Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 281
In vigore dal 20 ago 1938
Un funzionario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al 6° sarà incaricato, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, della direzione dell'Ente edilizio ed avrà la rappresentanza legale dell'Ente.
Il funzionario fa parte, con voto consultivo, del Consiglio d'amministrazione ed è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
Inoltre a lui spettano tutte le altre attribuzioni demandate dal regolamento al direttore dell'Ente nonché la facoltà di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e delle case e per lo sfratto dalle medesime.
Le ordinanze stesse sono notificate, oltre che agli interessati, anche al prefetto per notizia. Contro tali ordinanze non è ammesso alcun ricorso od azione.
Le altre attribuzioni del Comune nei riguardi delle aree, delle baracche e delle case sono conferite al Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio.
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