Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 278

In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio ha facoltà di espropriare, secondo le norme degli e seguenti del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati. Tale facoltà permane soltanto per le aree comprese nel territorio del Comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta con Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195. Sulle zone espropriate l'Ente edilizio dovrà costruire esclusivamente case economiche, popolari e per gli impiegati dello Stato.
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