Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 276
In vigore dal 6 feb 1953
Il patrimonio amministrato dall'Ente edilizio è costituito:
a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, salvi i diritti riservati allo Stato, e dai beni espropriati a norma dell' del citato testo unico;
b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
c) dalle case degli impiegati dello Stato costruite e da costruire in Reggio Calabria ai termini della lettera b) dell' del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;
d) dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con fondi propri o somministrati dallo Stato. Tali case sono di proprietà del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell'antico centro di Reggio Calabria.
La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello Stato anche su suoli comunali.
Note all'articolo
- La L. 18 dicembre 1952, n. 3860 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Sono trasferite in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-276