Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 271

In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite dalla Unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e non cedute ai comuni. Alle case economiche o popolari sono applicabili le norme del capo 2° ed a quelle per impiegati le norme di cui agli . Coloro che all'11 settembre 1924 erano utenti di case economiche e popolari possono ottenerne l'assegnazione in proprietà, quando si trovino nelle condizioni previste dagli . Essi possono tuttavia conservare l'assegnazione in uso anche se non residenti nel comune all'epoca del terremoto purchè vi abbiano risieduto in precedenza, si trovino nelle altre condizioni previste dai citati articoli, 255, 256 e 266 e siano nati nel comune stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-271

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo