Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 268

In vigore dal 20 ago 1938
I locali non destinati ad uso di abitazioni, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, possono essere venduti a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributo o a sussidio governativo afferente a vani terranei di loro proprietà ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto. Gli aventi diritto a contributo o a sussidio che non ne abbiano ancora usufruito, possono acquistare i locali suddetti, previa rinuncia al diritto medesimo. Coloro che abbiano comunque ceduto o alienato i loro diritti possono acquistare i locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al contributo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo. Le domande di acquisto da parte degli esercenti di commercio sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'. Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, hanno anche diritto di prelazione, purchè siano nati in Messina e ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra o della Causa Fascista. La vendita dei locali suddetti può essere consentita anche in favore di associazioni, istituti od enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina. La vendita viene effettuata alle stesse condizioni, modalità e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-268

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo