Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 266

In vigore dal 20 ago 1938
I privati danneggiati, i quali non dispongono di alloggio stabile nel comune dove hanno il proprio domicilio, possono acquistare le case costruite dallo Stato, al prezzo e con le modalità che saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, in cambio del contributo diretto o del sussidio governativo oppure del concorso dello Stato nel mutuo di favore, cui abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti. Tali acquisti possono essere consentiti soltanto por le case che restino disponibili dopo l'assegnazione a tutti gli aventi diritto. Possono, tuttavia, essere autorizzati a tale acquisto anche, all'infuori del limite di cui al comma precedente, i proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a lire 200, ed a quelli che abbiano già devoluto all'Unione edilizia nazionale i propri diritti a mutuo, allo scopo di ottenere, in cambio di essi, la cessione di case economiche o popolari ed abbiano ottenuto dall' Unione edilizia medesima l'uso dell'alloggio richiesto. L'eventuale differenza tra l'ammontare del contributo o del sussidio governativo ed il prezzo della casa sarà versata in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata. Coloro che intendano avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici. Sulla domanda provvede il Ministro con suo decreto, che costituisce il titolo di trapasso della proprietà e serve per la relativa trascrizione e voltura da farsi dall'acquirente.
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