Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 286
In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-286