Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 286

In vigore dal 20 ago 1938
L'Ente edilizio è autorizzato a fare operazioni di credito anche con la concessione d'ipoteca sulle case economiche e popolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-286

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo