Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 287

In vigore dal 20 ago 1938
L'assegnazione delle case e delle baracche è deliberata dal Consiglio di amministrazione. L'elenco delle case e delle baracche assegnate deve essere pubblicato, di volta in volta, nel foglio degli annunzi legali della provincia nonché nell'albo pretorio del comune. Nel provvedere alla assegnazione degli alloggi si darà la preferenza a coloro che debbono lasciare le baracche ricadenti su aree destinate alla costruzione di caso da parte dell'Ente, di edifici pubblici o all'attuazione del piano regolatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-287

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