Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 289
In vigore dal 30 mar 1952
Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
La riscossione dei canoni per l'uso delle case, della baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.
La riscossione delle altre entrate è affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al 1° comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-289