Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 294

In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere, con le proprie disponibilità di cassa, alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulle somme indicate nell' salvo successivo ricupero dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi e da quelli dell'Opera di previdenza del personale ferroviario medesimo, allo stesso tasso di interesse annuo fissato per le somme suddette e salvo quanto disposto nell'.
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