Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo II›Capo 1
Art. 298
In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la Cassa depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni e sussidi e per l'Opera di previdenza del personale ferroviario, delle somme impiegate nell'acquisto o nella costruzione di case man mano che ne viene effettuato il prelevamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-298