Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 301

In vigore dal 20 ago 1938
Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale provvede, con separata gestione, al funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda.
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