Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo II›Capo 1
Art. 304
In vigore dal 20 ago 1938
Le attribuzioni concernenti l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case, sono deferite al Direttore generale ed ai comitati compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-304