Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 305

In vigore dal 20 ago 1938
Il Direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: delibera in merito allo proposte, da sottoporsi al Ministro, sui programmi riguardanti: le località ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni località nonché le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza; approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza; stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonché le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria; delibera sui mezzi per eliminare eventuali passività del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all'Amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione; adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dalla esperienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-305

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo