Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo II›Capo 1
Art. 305
In vigore dal 20 ago 1938
Il Direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:
delibera in merito allo proposte, da sottoporsi al Ministro, sui programmi riguardanti: le località ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni località nonché le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza;
approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza;
stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonché le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria;
delibera sui mezzi per eliminare eventuali passività del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all'Amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione;
adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dalla esperienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-305