Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo II›Capo 1
Art. 302
In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilità degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall' e deve tenere inoltre in evidenza le annualità di reintegrazione secondo il disposto dell' (comma 3°).
Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi o prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case.
Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-302