Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 302

In vigore dal 20 ago 1938
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve tenere una distinta contabilità degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall' e deve tenere inoltre in evidenza le annualità di reintegrazione secondo il disposto dell' (comma 3°). Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla Cassa depositi o prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case. Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-302

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