Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IICapo 1

Art. 306

In vigore dal 20 ago 1938
I comitati d'esercizio presso i compartimenti: danno parere sulla effettiva necessità di provvedere alloggi per il personale; propongono al Direttore generale l'acquisto di fabbricati adattabili a case economiche; determinano la misura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal Direttore generale; esaminano le domande di richiesta di alloggio e le domande per affitto di pertinenze o di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti; fanno al Direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione; esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal Direttore generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-306

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