Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 309
In vigore dal 20 ago 1938
Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovraimposte sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa è aumentato di una quota da stabilirsi dal Direttore generale e da versarsi nei modi di cui all' alla Cassa depositi e prestiti per costituire un fondo destinato ad alleggerire l'onere dell'imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-309